Un provvedimento che riguarda la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore.
Lo scorso 6 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale uno dei decreti attuativi richiesti dalla riforma del 2022 che ha ridefinito la governance degli Istituti Tecnologici Superiori. Il testo, che fa riferimento all’articolo 11 della riforma, è composto da 9 articoli.
Cosa prevede
Il decreto del ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) stabilisce quali sono gli interventi prioritari che verranno finanziati con le risorse del Fondo. Innanzitutto la “realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati”, al fine di “incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale”. Il Fondo finanzierà poi gli interventi per dotare gli Istituti Tecnologici Superiori di “nuove sedi anche nelle Fondazioni preesistenti, per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per le infrastrutture tecnologicamente avanzate”.
Tra gli interventi prioritari, indicati all’articolo 2 del provvedimento, rientrano anche le misure nazionali di sistema per l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, le borse di studio, l’anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.
L’articolo 5 del decreto stabilisce che le risorse “sono erogate ogni anno, a valere sul ‘Fondo per l’istruzione tecnologica superiore’, capitolo 1465 dello stato di previsione della spesa del ministero dell’Istruzione e del merito, con uno o più decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore.”.
Il provvedimento prevede anche il cofinanziamento regionale. L’articolo 6 del testo infatti stabilisce che i piani triennali di attività degli Istituti Tecnologici Superiori potranno contare sul cofinanziamento delle regioni “per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse nazionali stanziate”.
Le regioni dovranno comunicare al Mim “l’importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono”, viene specificato.