Dall’Agenzia delle entrate è arrivato il provvedimento che definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta al 30% per le imprese che decidono di investire negli Istituti Tecnologici Superiori. L’agevolazione sale al 60% se l’erogazione avviene nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
Giovedì 10 novembre il direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini ha firmato l’atto relativo al credito d’imposta, introdotto dall’articolo 4 della riforma sugli ITS Academy.
In particolare, il provvedimento dispone che l’agevolazione è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo “a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione“. In alternativa, il credito d’imposta potrà essere usato in compensazione tramite F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, con un codice tributo “che verrà successivamente istituito“.
Per i titolari di reddito d’impresa sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo.
L’atto firmato da Ruffini si sofferma poi su un’altra agevolazione prevista dall’articolo 4 della riforma. Si tratta della possibilità, “per chi segue i percorsi formativi degli ITS Academy, di riscattare ai fini previdenziali il relativo periodo di frequenza e la deduzione ai fini Irpef dei relativi contributi, oppure la detrazione nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico“.
Infine il provvedimento ricorda che per gli iscritti ai percorsi “sono inoltre detraibili al 19% le rette per la frequenza, così come le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa“.