La rilevanza di una formazione in grado di intercettare le esigenze del mondo del lavoro, e quindi dei fabbisogni delle imprese, continua a essere un tema decisamente attuale. Lo dimostrano anche i recenti dati del bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal (divulgato lo scorso 14 ottobre, ndr).
Le assunzioni sono in flessione a ottobre e, in prospettiva, per l’ultimo trimestre, a causa di dinamiche poco favorevoli connesse al rallentamento dell’economia globale, ma non viene meno il tema della quota di assunzioni “che le imprese giudicano difficili da realizzare“. La quota raggiunge il 45,5%, secondo il bollettino “un valore superiore di 9 punti percentuali rispetto a un anno fa“. Più semplicemente, le aziende faticano a reperire personale, siano essi operai specializzati, tecnici ma anche professionisti qualificati nelle attività commerciali e nei servizi e, in altri casi, in professioni intellettuali ma a elevata specializzazione.
Gli strumenti che possono incidere favorevolmente su questa dinamica, accorciando per esempio la distanza tra il mono della formazione e quello del lavoro, sono quindi fondamentali e in questa categoria rientra l’apprendistato, un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Le tipologie di apprendistato sono tre e, in particolare, come indica la normativa, “l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I tipo) e quello di alta formazione e ricerca (III tipo) integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro“.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è funzionale all’inserimento degli studenti ITS.
Infatti, la finalità di questa tipologia di contratto – che interessa persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni- è consentire il conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, categoria quest’ultima nella quale rientrano “i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori“.
Come funziona? Nell’apprendistato coesistono il lavoro subordinato e la formazione. Il datore di lavoro che vuole utilizzare questa tipologia di contratto di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto (nel “nostro” caso, l’istituto ITS di riferimento). Nel protocollo viene stabilita la durata e la modalità, anche temporale, della formazione a carico del datore di lavoro. Le ore di formazione svolte in azienda sono riconosciute attraverso un numero stabilito di crediti formativi (sempre in base al protocollo, ndr).
Naturalmente, la formazione esterna all’azienda continua, nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Un ruolo importante è anche quello svolto dalle regioni o dalle province autonome (Trento e Bolzano, ndr) che hanno voce in capitolo nell’attivazione dei percorsi formativi, potendo incidere sulla regolamentazione e sulla durata del periodo di apprendistato, rapportandosi con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con le università, gli istituti tecnici superiori e altre istituzioni che mettono al centro lavoro, formazione, innovazione, ecc. La formazione interna all’azienda è retribuita (così come le ore lavorate), in quella esterna (quindi nell’istituzione formativa originaria) non ci sono invece obblighi di retribuzione per il datore di lavoro.
Ma quanto dura il contratto di apprendistato di alta formazione? Mai meno di sei mesi e, al massimo, è pari alla durata del percorso per come prevede l’ordinamento.
Lo studente/lavoratore avanza nel suo percorso grazie a una serie di momenti e tappe ben stabilite, con il confronto e la guida di figure specifiche (il tutor formativo e quello aziendale, quest’ultimo può essere anche il datore di lavoro stesso). Il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti sono processi centrali e la validazione delle competenze è garantita anche nei casi in cui il contratto viene interrotto, per vari motivi, anticipatamente. Niente vieta, terminato il periodo di apprendistato, di proseguire il rapporto come ordinario tempo indeterminato (nessuna delle parti, quindi sceglie di recedere dal contratto).
Le potenzialità dell’apprendistato, come strumento di cerniera tra lavoro e formazione, sono molteplici e non a caso il Piano nazionale di ripresa e resilienza – nell’ambito della missione 5 – indicava il potenziamento del sistema duale e dell’istituto dell’apprendistato come via per promuovere l’occupazione dei giovani e l’acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali in un’ottica di matching tra istruzione, formazione e lavoro.
L’importanza, infine, di avvicinare i giovani alla formazione tecnica superiore è confermata dallo scenario e dai numeri: come indicava Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa, ndr) in occasione degli Its Pop Days 2021,”ogni anno le imprese cercano 20mila diplomati provenienti dagli Istituti tecnici superiori, ma ne trovano solo 5mila“.